Lo schema di contratto
La delibera n. 9 del 5 marzo 2026 ha autorizzato la firma di un contratto di locazione tra il Comune di Moricone e Inwit S.p.A. per un'area di 50 mq in Loc. Le Prata (Strada della Prata snc, Foglio 15, Particella 116).
Lo schema di contratto emendato è allegato alla delibera n. 9/2026 e costituisce atto pubblico. Allo stato degli atti pubblicamente disponibili, il contratto non risulta ancora firmato.
Cosa prevede lo schema di contratto
I contenuti seguenti sono estratti dal testo allegato alla delibera.
| Materia | Inwit S.p.A. (conduttore) | Comune di Moricone (locatore) |
|---|---|---|
| Tecnologia installabile Art. 2 |
Può installare impianti per reti di comunicazione elettronica con qualunque tecnologia esistente o futura — non solo il 5G. Può aggiungere, modificare e sostituire le infrastrutture. | Nessuna limitazione tecnologica prevista nel contratto. |
| Più operatori sulla stessa torre Art. 2 |
Può fornire infrastrutture e servizi a terzi operatori. Nessun limite al numero di operatori ospitabili sulla torre. | Canone invariato: €5.000/anno indipendentemente dal numero di operatori ospitati. Nessun corrispettivo aggiuntivo previsto per la co-location. |
| Recesso dal contratto Art. 4 |
Può recedere in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo. Preavviso: 6 mesi via PEC o raccomandata. | Può recedere solo se Inwit viola i limiti elettromagnetici e non si adegua entro 6 mesi dalla violazione. |
| Rinnovo Art. 3 |
Rinnovo automatico ogni 6 anni, salvo disdetta via PEC con 12 mesi di preavviso. | Ha già rinunciato alla facoltà di rifiutare il rinnovo alla prima scadenza — diritto previsto dall'art. 29 della L. 392/78. Dopo i primi 6 anni il rinnovo è automatico. |
| Manutenzione e bonifiche Art. 7 |
Manutenzione ordinaria degli spazi locati: a propria cura e spese. | Manutenzione straordinaria: a propria cura e spese. Eventuali bonifiche del terreno: a propria cura e spese. |
| Accesso al sito Art. 7 |
Accesso garantito in qualsiasi momento. Gli interventi urgenti possono avvenire senza preavviso. | Se nega l'accesso a Inwit: penale giornaliera pari al valore giornaliero del canone per ogni giorno solare di mancato accesso. |
Nota — Art. 5: il canone di €5.000/anno può essere aggiornato a partire dal secondo anno in misura pari al 75% della variazione annua dell'indice ISTAT. L'aggiornamento non è automatico: il Comune deve richiederlo per iscritto, anno per anno.
I documenti
I documenti di seguito sono atti pubblici, disponibili sull'albo pretorio del Comune di Moricone.
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Delibera n. 9/2026 — Consiglio Comunale, 5 marzo 2026 (PDF)
Verbale integrale della seduta, pareri tecnico e contabile, schema di contratto emendato come allegato.
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Schema di contratto emendato — allegato alla delibera n. 9/2026 (PDF)
Testo del contratto di locazione con le clausole emendative approvate nella seduta del 5 marzo 2026.
Questa pagina verrà aggiornata se il contratto verrà firmato o se emergeranno nuovi atti pubblici rilevanti.
Per l'analisi tecnica del sito e delle coperture, vedi il documento depositato al Comune. Per lo stato delle richieste di accesso agli atti, vedi la pagina dedicata.
Testo integrale dello schema di contratto
Il testo seguente è la trascrizione integrale dello schema di contratto di locazione emendato, allegato alla delibera n. 9/2026 del Consiglio Comunale di Moricone. Si tratta di una bozza: allo stato degli atti pubblicamente disponibili, il contratto non risulta ancora firmato.
BOZZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
Tra il Comune di Moricone, con Sede in Moricone (RM), Piazza Sante Aureli 1, C.F. 86000380583, P.IVA 02145701005, di seguito indicato come "Locatore";
e INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. (INWIT), con sede legale in 20121 Milano, Largo Donegani 2, nella persona della Cristina Montanari, nata a Roma il 08/12/1968, in qualità di procuratore speciale, di seguito indicata come "Conduttore".
Le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – Oggetto
Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, porzione di terreno di mq 50 circa, sito nel Comune di Moricone (RM), Strada della Prata, snc, iscritto al NCT di Moricone (RM), Foglio 15, Particella 116, il tutto come risulta dalle allegate planimetrie.
Il locatore dichiara che sullo stesso non insistono diritti di terzi che possano limitare la piena disponibilità del bene da parte del conduttore e garantisce adeguato percorso d'accesso alla porzione d'immobile locato anche tramite costituzioni di servitù gratuite di passaggio e di cavidotto.
Il locatore si impegna a far rispettare il presente contratto anche in caso di alienazione o cessione dell'immobile stesso e garantisce al conduttore che i terzi acquirenti o cessionari proseguiranno nel rapporto contrattuale per tutta la sua durata e alle condizioni pattuite.
Le Parti pattuiscono che, nel caso in cui il locatore intendesse trasferire a titolo oneroso o locare a terzi la porzione di immobile locata, spetterà al conduttore il diritto di prelazione in applicazione dell'art. 51 comma 4 del D.Lgs. 08.11.2021, n. 207 (Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche), secondo il quale è attribuito al Conduttore il diritto di prelazione e riscatto previsti dagli artt. 38 e 39 della L. 27.07.1978, n. 392.
Il locatore si impegna a non trasferire il bene locato a soggetti terzi che siano società del settore Telco-Immobiliare entro i successivi 5 anni dalla decorrenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta di Inwit; in caso contrario Inwit si riserva il diritto di applicare una penale pari a 3 volte il canone annuale di locazione.
Art. 2 – Scopo della locazione
L'immobile sarà utilizzato dal conduttore per l'installazione e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica. Il locatore prende atto che il conduttore fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura, e acconsente a che il conduttore possa utilizzare per detto scopo l'immobile senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone.
Il conduttore potrà, a sua cura e senza oneri a carico del locatore: eseguire sull'immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione delle infrastrutture, nonché quelli per la loro allocazione, integrazione, modifica e sostituzione. Potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'immobile cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio.
Il conduttore dovrà garantire per tutto il periodo di locazione il rispetto delle prescrizioni e della normativa di legge in materia di campi elettromagnetici. A tal fine, il locatore potrà procedere, con cadenza semestrale/annuale, in collaborazione con l'ARPA, a verifiche sul rispetto delle prescrizioni di legge.
Art. 3 – Durata
La locazione avrà la durata di anni 6 (sei), rinnovabili tacitamente di 6 anni in 6 anni se una delle Parti non avrà inviato disdetta mediante PEC almeno 12 mesi prima della scadenza contrattuale.
Il locatore rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza, prevista dall'art. 29 della Legge n. 392/78.
La locazione inizierà a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla comunicazione di inizio lavori o di atto equipollente.
Qualora entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo il conduttore non abbia comunicato al locatore la decorrenza della locazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza che le Parti possano pretendere alcunché l'una dall'altra.
In caso di contenzioso sul rilascio dei titoli abilitativi, il termine di cui sopra dovrà ritenersi prorogato di ulteriori 12 mesi previa comunicazione di Inwit al locatore.
Art. 4 – Recesso
Le Parti convengono che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante raccomandata A.R. o PEC almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Le Parti convengono che, in caso di mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 2, il conduttore dovrà porre in essere ogni misura volta alla regolarizzazione e al rispetto delle prescrizioni di legge in tema di campi elettromagnetici. In caso di mancato adeguamento nel termine di 6 mesi dalla violazione, il locatore potrà recedere dal presente contratto dandone formale comunicazione mediante raccomandata A.R. o PEC al conduttore. Il recesso sarà effettivo dal giorno successivo all'avvenuta notifica.
Art. 5 – Canoni
Il canone annuo di locazione è convenuto in euro 5.000,00 (Cinquemila/00), suddiviso in due rate semestrali di euro 2.500,00 (Duemilacinquecento/00) ciascuna, da corrispondersi entro la prima decade di ogni semestre con Bonifico Bancario.
A partire dal secondo anno di locazione, il canone potrà essere aggiornato, previa espressa richiesta del locatore formulata per iscritto di anno in anno, in misura percentuale pari al 75% delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U.
È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto salvo diverso accordo tra le Parti.
Art. 6 – Facoltà in capo al conduttore
Il conduttore, ferma restando la propria responsabilità per il pagamento del canone, ha facoltà di cedere in tutto o in parte il presente contratto o i suoi diritti, nonché di sublocare, concedere in uso e/o in comodato e/o in ospitalità, in tutto o in parte, gli immobili locati, previa autorizzazione scritta del locatore, da richiedere mediante comunicazione PEC entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto di cessione.
Art. 7 – Manutenzione
Il conduttore provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi locati, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese del locatore.
Il locatore garantisce che l'immobile locato non risulti inquinato da rifiuti. I costi di eventuali bonifiche del terreno resesi necessarie saranno a carico del locatore.
Ai fini della manutenzione degli impianti e per ogni necessità di servizio, il locatore concede al conduttore accesso all'immobile locato in qualsiasi momento. Qualora il locatore dovesse impedire l'accesso all'immobile, Inwit potrà applicare, per ogni giorno solare di mancato accesso, una penale pari al valore giornaliero del canone di locazione.
Art. 8 – Ripristino
Al termine della locazione il conduttore provvederà a propria cura e spese alla rimozione degli impianti installati e al ripristino dell'immobile locato.
Art. 8 bis – Manleva
Il conduttore manleva il locatore da ogni responsabilità per eventuali danni imputabili a Inwit causati con dolo o colpa grave dall'impianto a cose e/o persone, assumendosi ogni onere e spesa qualora Inwit abbia violato norme e regolamenti o non abbia ottemperato ai propri doveri con la necessaria diligenza.
Art. 9 – Riservatezza
Le parti si impegnano a non fornire a terze parti notizie oggetto del presente contratto. Le disposizioni di cui al presente articolo produrranno effetti anche oltre la durata del presente contratto.
Art. 10 – Trattamento di dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di essere autonome titolari del trattamento dei dati personali e di curare in autonomia il rispetto delle norme data protection applicabili ai rispettivi trattamenti, basati sulle condizioni di legittimità previste dall'art. 6 del GDPR.
Art. 11 – Codice etico, D.Lgs. 231/01, anticorruzione e conflitto di interessi
Il Locatore dichiara che, alla data di sottoscrizione del presente contratto, non sussiste alcun conflitto di interessi, né esistono situazioni che possono dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto di interessi in relazione all'attività di cui al contratto medesimo.
Il Locatore dichiara di essere a conoscenza che Inwit ha e attua un Codice Etico, un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, una policy Anticorruzione e una policy Diversity & Inclusion, e si impegna a rispettarne i principi.
Art. 12 – Variazioni al testo del contratto
Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell'avvenuto accordo scritto tra di esse.
Art. 13 – Clausole fiscali e registrazione del contratto
Il locatore rappresenta che la locazione ha per oggetto un terreno diverso da quelli edificabili o da aree adibite a parcheggio. In ottemperanza degli obblighi IVA, emetterà fattura in regime di IVA esente (codice natura fattura elettronica N4) ai sensi dell'art. 10 n. 8 DPR 633/72.
Il presente contratto dovrà essere registrato a cura del Conduttore in termine fisso ed in misura proporzionale del 2% sul canone annuo per l'intero periodo, con oneri ripartiti in parti uguali.
Art. 14 – Domicili contrattuali
Locatore: Comune di Moricone, Piazza Sante Aureli 1, Moricone (RM)
PEC: protocollo@pec.comune.moricone.rm.it
Conduttore: Milano, Largo G. Donegani 2
PEC: rental@inwit.telecompost.it
Art. 15 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti dichiarano che il presente contratto è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola.
Moricone (RM), lì __/__/____
Il Locatore _______________________ Il Conduttore _______________________