Delibera n. 9 del 5 marzo 2026 — testo integrale
Deliberazione del Consiglio Comunale di Moricone. Fonte: albo pretorio del Comune di Moricone, pubblicazione n. 186 (16–31 marzo 2026). Il documento originale è scaricabile in PDF. Il testo completo è anche consultabile in questa pagina, trascritto integralmente.
Delibera n. 9/2026 — Consiglio Comunale di Moricone
5 marzo 2026, ore 17:30 — Sessione straordinaria
Oggetto: individuazione area ecocentro per infrastruttura multi-gestore Inwit S.p.A. (Piano Italia 5G)
Esito: 6 favorevoli · 4 contrari · 1 astenuto
→ Preambolo → Dispositivo → Discussione → Intervento Amadei → Voto
Comune di Moricone (Città Metropolitana di Roma Capitale)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 9 Del 05-03-2026
OGGETTO: Approvazione realizzazione infrastruttura multi-gestore INWIT S.p.A. nell'ambito del Piano Italia 5G per area comunale sita in Moricone
L'anno duemilaventisei il giorno cinque del mese di marzo alle ore 17:30 si è riunito nella Residenza Comunale in adunanza pubblica, in seguito a convocazione a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Procedutosi all'appello nominale, dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti: Pascazi Giovanni Battista, Amadei Jessica, Morelli Francesca, Passacantilli Fabio, Brega Francesca, D'Andrea Cristina, Molinari Davide, Penna Federico, Lucarelli Loris, Di Gianfelice Massimo, Colasanti Sonia.
In Carica n. 11, Presenti n. 11, Assenti n. 0.
Assume la presidenza il Sig. Amadei Jessica in qualità di Presidente assistito dal Segretario Comunale, che cura la redazione del verbale, Dott.ssa Silveri Francesca.
Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta, invitando i presenti alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
Dà pertanto lettura della Proposta di Delibera n. 7 del 18-02-2026 di pari oggetto, che testualmente recita:
VISTO il Piano di intervento pubblico Italia 5G, con il quale il Governo vuole incentivare la realizzazione delle infrastrutture di rete per lo sviluppo e la diffusione di reti mobili 5G nelle aree a fallimento di mercato su tutto il territorio nazionale;
ATTESO CHE si tratta del primo Piano di investimenti pubblici, con una dotazione di 2,02 miliardi di euro, approvato dal Governo a sostegno dello sviluppo del mercato mobile in Italia;
CHE il Piano Italia 5G è una delle iniziative previste nella Strategia italiana per la Banda Ultra Larga in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con il fine di soddisfare pienamente il fabbisogno di connettività mobile e di fornire servizi mobili innovativi e ad elevate prestazioni;
CHE il Piano ha infatti l'obiettivo di incentivare la diffusione di reti mobili 5G in grado di assicurare un significativo salto di qualità della connettività radiomobile mediante rilegamenti in fibra ottica delle stazioni radio base (SRB) e la densificazione delle infrastrutture di rete, al fine di garantire la velocità ad almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, in aree in cui non è presente, né lo sarà nei prossimi cinque anni, alcuna rete idonea a fornire connettività a 30 Mbit/s in tipiche condizioni di punta del traffico;
CHE il 21 marzo 2022 sono stati pubblicati due bandi per lo sviluppo delle reti 5G in Italia; due interventi, per un totale di 3,7 miliardi di euro, finalizzati a rilegare in fibra ottica più di 10.000 siti radiomobili esistenti e a realizzare nuovi siti radiomobili 5G in più di 2000 aree del Paese;
CHE il finanziamento pubblico previsto dai bandi arriverà a coprire fino al 90% del costo complessivo delle opere;
CHE il secondo bando incentiva la realizzazione di nuove infrastrutture di rete mobili (fibra, infrastrutture e componenti elettroniche) con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, anch'esse finanziate fino al 90% del costo complessivo;
CHE il 28 giugno 2022 è stato aggiudicato il bando, con l'assegnazione di circa 346 milioni di euro;
CHE il 13 luglio 2021 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR) è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea e che, in particolare, il Piano Italia 5G fa parte della Componente 1, Missione 2, Investimento 3.2. del piano PNRR;
CHE a partire dal 10 giugno al 31 agosto 2021 è stata effettuata la mappatura su tutto il territorio nazionale per individuare le aree nelle quali è necessario un intervento pubblico volto a raggiungere gli obiettivi di connettività previsti nel Piano "Italia 5G", nell'ambito della "Strategia nazionale per la banda ultralarga – Verso la Gigabit Society". 4 operatori (Iliad Italia s.p.a., Telecom Italia s.p.a., Vodafone Italia s.p.a. e Wind Tre s.p.a.) hanno partecipato;
CHE dal 16 novembre al 15 dicembre 2021 si è svolta la consultazione pubblica sulla bozza del Piano Italia 5G;
CHE il 1 febbraio 2022, in base al riscontro ottenuto dagli operatori nell'ambito della consultazione pubblica effettuata, il Piano Italia 5G è stato notificato alla Commissione europea per la richiesta di aiuto di stato;
CHE il 21 marzo 2022 sono stati pubblicati i due bandi per lo sviluppo delle reti 5G in Italia;
CHE il 13 giugno 2022 è stata assegnata la gara per potenziare le reti radiomobili 5G;
CHE il 28 giugno 2022 è stata assegnata la gara per la densificazione delle reti 5G;
CHE il 29 luglio 2022 sono stati firmati i contratti per l'avvio dei lavori relativi ai bandi Italia 5G e Italia a 1 Giga;
CHE in data 12 febbraio 2025 la Soc. INWIT, risultata aggiudicataria del lotto 1 Lazio, Piemonte, Valle d'Aosta, Codice Commessa ITAPNRR5GCO1 - CUP B37G21000110004, all'interno del quale è inserito il Comune di Moricone, ha inoltrato al Comune apposita richiesta di disponibilità di un'area di proprietà comunale per la realizzazione di una infrastruttura multi-gestore di INWIT Spa nel territorio del Comune di Moricone e ricadente nella zona indicata nell'allegata planimetria, inserita nel Piano PNRR del Governo Codice sito NIN51494;
CHE il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto Amministrazione Titolare degli interventi, da attuare mediante il Soggetto Attuatore Infratel Italia S.p.A., in data 6 marzo 2025 ha contattato il Comune per comunicare l'inserimento dello stesso nell'elenco dei 1072 Comuni nei quali verranno realizzati 1300 nuovi impianti;
CHE nell'incontro in videoconferenza del 6 marzo 2025, al quale, oltre ai rappresentanti del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno partecipato anche i rappresentanti della Soc. INWIT, che realizzerà l'infrastruttura in oggetto, oltre ad illustrare le finalità dell'intervento è stato oggetto di confronto il sito individuato per la realizzazione dell'antenna;
CONSIDERATO CHE a seguito di una verifica da parte dell'Ufficio Tecnico si è evidenziato che il sito scelto non soddisfacesse la necessità di coprire le zone non raggiunte dal segnale, l'Amministrazione individuava il nuovo sito nell'area di proprietà del Comune adiacente il depuratore e l'Ecocentro e lo comunicava sia al Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia alla Soc. INWIT, trasmettendo la relativa documentazione di inquadramento territoriale dell'area;
CHE a seguito di un nuovo incontro in videoconferenza, tenutosi il 17 settembre 2025, i tecnici della Soc. INWIT evidenziavano che il nuovo sito, individuato dal Comune,
soddisfaceva tutte le esigenze poste a fondamento dell'installazione dell'antenna e si concordava un sopralluogo, assieme all'Ufficio Tecnico del Comune, per il giorno 25 settembre;
CHE a seguito del sopralluogo del giorno 25 settembre, i tecnici della INWIT comunicavano per le vie brevi al Comune, che lo stesso aveva dato esito positivo;
CHE in data 23 ottobre 2025, si teneva un nuovo incontro presso il sito individuato per delimitare l'area oggetto di intervento, sita nel Comune di Moricone (RM), Strada delle Prata s.n.c., distinta al catasto: Agenzia delle Entrate – Catasto Terreni, Foglio 15, p.lla 116;
CHE a seguito di alcune valutazioni di carattere tecnico e giuridico si conveniva che un contratto di locazione per l'area messa a disposizione della Soc. INWIT per la realizzazione della suddetta infrastruttura, fosse più funzionale rispetto alla costituzione di un diritto di superficie;
CHE l'area individuata, oggetto di intervento, risulta appartenere al patrimonio disponibile del Comune di Moricone;
VISTA la perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico che viene allegata alla presente deliberazione;
ATTESO CHE la Soc. INWIT ha comunicato, con nota prot. 8194 del 22-12-2025, la propria disponibilità a riconoscere al Comune un canone annuo di €5.000,00, per la durata del contratto di locazione;
VISTA la bozza di contratto di locazione che viene allegata alla presente deliberazione;
RITENUTO di dover procedere in merito;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 242/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il Piano Italia 5G;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Componente 1, Missione 2, Investimento 3.2;
VISTO il vigente Statuto e il Regolamento di contabilità del Comune;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
PROPONE di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione, ai sensi del vigente art. 3 della Legge 241/1990;
di approvare la realizzazione di una antenna infrastruttura multi-gestore di INWIT Spa di cui al Piano Italia 5G, al fine di soddisfare pienamente il fabbisogno di connettività mobile e di fornire servizi mobili innovativi e ad elevate prestazioni, soprattutto in quelle aree non servite dalla fibra;
di approvare la perizia di stima dell'area da dare in locazione alla S.p.A. INWIT per 6 (sei) anni, rinnovabile di 6 anni in 6 anni, redatta dal Settore Tecnico-Ufficio Urbanistico, che alla presente viene allegata;
di approvare la bozza di Contratto di Locazione, che alla presente si allega;
di dare mandato al Responsabile del Settore 3° - Tecnico e al Responsabile del Settore 2° Finanziario, per quanto di propria competenza, a predisporre gli atti conseguenziali.
— DISCUSSIONE IN SEDUTA CONSILIARE —
Il Segretario Comunale chiede a ciascun consigliere la sussistenza o meno di motivi di conflitto di interessi sulla proposta in oggetto. Nessun Consigliere comunale dichiara di avere conflitti di interesse.
Sindaco
Il Governo italiano nel 2022 ha approvato il PIANO ITALIA 5G, come una delle iniziative previste nella Strategia italiana con la quale il Governo, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si prefigge di soddisfare pienamente il fabbisogno di connettività mobile e di fornire servizi mobili innovativi e ad elevate prestazioni.
Il Piano ha infatti l'obiettivo di incentivare la diffusione di reti mobili 5G in grado di assicurare un significativo salto di qualità della connettività radiomobile mediante rilegamenti in fibra ottica delle stazioni radio base (SRB) e la densificazione delle infrastrutture di rete, al fine di garantire la velocità ad almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, in aree in cui non è presente, né lo sarà nei prossimi cinque anni, alcuna rete idonea a fornire connettività a 30 Mbit/s in tipiche condizioni di punta del traffico.
In conclusione con questo intervento si prevede, entro il 2026, la realizzazione di nuovi siti radiomobili 5G, rilegati in fibra ottica, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una tecnologia all'avanguardia, anche nelle aree più svantaggiate e in digital divide, garantendo la copertura 5G ad altissima velocità per tutto il Paese.
In data 6 marzo 2025 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri contattava il Comune per comunicare l'inserimento dello stesso nell'elenco dei 1072 Comuni nei quali realizzare 1300 nuovi impianti.
Successivamente, durante l'estate il Comune partecipava a diverse videoconferenze organizzate dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e con la partecipazione della Soc. INWIT.
Nel mese di luglio il Comune evidenziava che la scelta del sito effettuata dai tecnici della Soc. INWIT non soddisfaceva l'esigenza di coprire le cosiddette "zone bianche", ovvero aree a fallimento di mercato, e si riservava di valutare un nuovo sito più funzionale al raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano.
Nel mese di agosto a seguito di alcune valutazioni effettuate con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico, si procedeva alla individuazione del nuovo sito in Località Le Prata, nell'area dove si sviluppa il depuratore comunale e l'ecocentro per il conferimento dei rifiuti differenziati.
Nel mese di settembre a seguito di diversi sopralluoghi con i tecnici della INWIT, il sito in oggetto veniva approvato e, quindi, venivano avviati incontri non formali per definire la procedura per arrivare alla definizione dei diversi step necessari per arrivare alla realizzazione della suddetta infrastruttura.
Questi per sommi capi è la ricostruzione di questi mesi che ci hanno visto impegnati con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e la Soc. INWIT al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Italia 5G per Moricone.
Ebbene in questi giorni abbiamo assistito al diffondersi di un certo allarmismo sugli effetti che questa infrastruttura avrebbe avuto sulla salute delle persone, tanto che è stata avviata persino una raccolta firme. Non è nostra intenzione aprire una discussione sulla forma e sulle modalità di raccolta delle firme, ma riteniamo opportuno ricondurre la discussione su dati certi e incontrovertibili, al fine di informare correttamente la nostra comunità.
Sono diversi gli aspetti che la questione in oggetto presenta e che vanno esaminati.
Primo punto — Inquadramento sistematico della normativa
Le stazioni radio base (SRB) per telefonia mobile, oggi dedicate sempre più frequentemente ai servizi 5G, rappresentano un segmento importante dell'infrastruttura nazionale per le comunicazioni elettroniche. La loro diffusione capillare sul territorio nazionale risponde ad una esigenza di copertura del servizio che, nel contesto tecnologico attuale, finisce per assumere una dimensione strategica economica, sociale ed istituzionale.
Veniamo all'assetto normativo. Il riferimento normativo centrale è costituito dal D.Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003, meglio noto come Codice delle comunicazioni elettroniche, così come modificato dal D.Lgs. n. 207 dell'8 novembre 2021. Con quest'ultimo decreto legislativo, il nostro governo ha dato piena attuazione al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. In questo quadro normativo le infrastrutture pubbliche di comunicazione sono qualificate come opere di pubblica utilità e, pertanto, sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.
A tale proposito l'art. 86 del Codice prevede espressamente che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione siano considerate opere di urbanizzazione primaria. Tale qualifica ha un impatto decisivo sul piano urbanistico, in quanto implica una compatibilità tendenziale con ogni destinazione di zona, salva la presenza di vincoli specifici e puntuali.
Ebbene è in questo conteso che si inserisce la SENTENZA del TAR Lombardia-Milano n. 395/2026, Sez. II, che contribuisce ad offrire un'ulteriore e significativa conferma dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia.
Secondo punto — Compatibilità urbanistica diffusa
Con la pronuncia n. 395/2026, il T.A.R. Lombardia - Milano ribadisce che le stazioni radio base per telefonia mobile e servizi 5G costituiscono opere di urbanizzazione primaria con carattere di pubblica utilità, la cui localizzazione è, in linea generale, compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica. Il Collegio ribadendo la natura infrastrutturale dell'impianto di telecomunicazione, evidenzia che la pianificazione urbanistica comunale non può tradursi in uno strumento di interdizione generalizzata della installazione delle SRB in determinate zone omogenee. La compatibilità urbanistica deve essere intesa in senso estensivo, coerentemente con la funzione pubblicistica dell'opera.
Questa sentenza si inserisce in una lettura consolidata in dottrina; a tale proposito mi limiterò a richiamare le sentenze del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 26 febbraio 2025, n. 670 e 19 maggio 2022, n. 1153, che avevano già chiarito come le infrastrutture di telecomunicazione non possano essere assimilate a ordinari manufatti edilizi, soggetti a una logica meramente localizzativa, bensì debbano essere valutate alla luce del principio di massima diffusione del servizio.
Terzo punto — Limite ai divieti assoluti e generalizzati
Negli ultimi anni la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ulteriormente rafforzato l'argine contro i divieti generalizzati introdotti da regolamenti comunali.
Con la sentenza Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9328, è stata affermata l'illegittimità di previsioni regolamentari che, sotto la veste di criteri localizzativi, si risolvano in divieti assoluti di installazione in intere categorie di aree urbanistiche. Il Consiglio di Stato ha ribadito che la qualificazione degli impianti TLC come opere di urbanizzazione primaria comporta la necessità di garantirne l'effettiva possibilità di localizzazione sull'intero territorio comunale.
Nella stessa direzione va la sentenza del Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2024, n. 1200, la quale ha censurato i diversi tentativi comunali che, pur individuando "aree idonee", finiscano per escludere di fatto tutte le altre zone, determinando un effetto di chiusura territoriale incompatibile con il quadro normativo statale.
Detto in altri termini la giurisprudenza amministrativa evidenzia così una linea interpretativa costante: il potere regolamentare comunale ex art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sull'elettrosmog) non può spingersi fino a introdurre misure che si traducano in una compressione sostanziale e indiscriminata dell'iniziativa degli operatori.
Quarto punto — Il procedimento autorizzatorio e il silenzio assenso
Un ulteriore aspetto fondamentale riguarda la disciplina procedimentale per l'installazione delle SRB. L'art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede un procedimento caratterizzato da termini stringenti, al cui spirare si forma il silenzio-assenso. La sentenza del Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203, ha riaffermato la centralità di tale meccanismo, chiarendo che il titolo abilitativo tacito è pienamente idoneo a legittimare l'intervento, con la conseguenza che eventuali contestazioni devono essere indirizzate contro il silenzio formatosi, non potendo essere differite a momenti successivi.
La pronuncia si inserisce in una logica di semplificazione amministrativa coerente con gli obiettivi di digitalizzazione e sviluppo infrastrutturale perseguiti a livello europeo e nazionale. Anche il T.A.R. Lombardia - Milano n. 395/2026 richiama tale assetto, evidenziando come l'inerzia della amministrazione non possa tradursi in un ostacolo surrettizio all'installazione dell'impianto.
Quinto punto — Siti sensibili, distanze e art. 8, comma 2 bis Legge n. 36/2001
Uno dei terreni più controversi è rappresentato dall'individuazione di "siti sensibili" (scuole, ospedali, parchi) e dall'imposizione di distanze minime.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, 2 dicembre 2025, n. 9464, ha affrontato il tema delle distanze, chiarendo che l'art. 8, comma 2-bis, della Legge 36/2001 consente agli enti locali di individuare criteri localizzativi, ma non di introdurre vincoli tali da rendere impossibile o eccessivamente gravosa la realizzazione della rete. Il principio di proporzionalità assume un rilievo decisivo: le misure di tutela devono essere sorrette da un'adeguata istruttoria tecnica e non possono tradursi in un divieto generalizzato mascherato.
Già Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2665, aveva stigmatizzato regolamenti comunali che, pur formalmente configurati come criteri di pianificazione, producevano un effetto sostanzialmente interdittivo.
Sesto punto — Il potere regolamentare comunale tra autonomia e limiti costituzionali
All'interno del contesto richiamato al punto precedente si inserisce un tema fondamentale: il bilanciamento tra competenza statale in materia di comunicazioni elettroniche e potestà regolamentare degli enti locali trova una significativa cornice nella giurisprudenza costituzionale.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 108/2025, ha ribadito che la disciplina delle infrastrutture di comunicazione elettronica rientra nella competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento della comunicazione" e "tutela della concorrenza" (art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost.). Le Regioni e gli enti locali non possono introdurre disposizioni che alterino l'equilibrio definito dal legislatore statale, aggravando il regime autorizzatorio o incidendo irragionevolmente sulla possibilità di realizzazione delle reti.
La pronuncia costituzionale si pone in linea con l'orientamento amministrativo volto a contrastare fenomeni di "ostruzionismo regolamentare" che, seppur motivati da istanze di tutela ambientale o sanitaria, finiscano per compromettere l'uniformità e l'effettività del servizio sul territorio nazionale.
Settimo punto — Il principio di copertura del servizio e la tutela della concorrenza
La diffusione delle reti 5G implica una densificazione degli impianti, con installazioni di minore potenza ma più ravvicinate. In tale contesto, la giurisprudenza valorizza il principio di copertura del servizio quale interesse pubblico primario. Con la sentenza del Cons. Stato, sez. VII, 8 maggio 2023, n. 4583, è stato affermato che la regolazione comunale deve armonizzarsi con l'esigenza di assicurare la copertura del territorio, evitando soluzioni che, pur formalmente legittime, compromettano la funzionalità della rete.
L'installazione delle SRB si colloca, dunque, all'intersezione tra pianificazione urbanistica, tutela della salute, sviluppo economico e concorrenza tra operatori. Una disciplina eccessivamente restrittiva rischia di alterare le dinamiche concorrenziali, favorendo indirettamente gli operatori già presenti in determinate aree.
Ottavo punto — Il bilanciamento con la tutela della salute e dell'ambiente
Nel contesto fin qui delineato non poteva mancare il richiamo alla tutela della salute, garantita dall'art. 32 Cost.
Il primo dato che occorre tenere ben presente è che il sistema normativo italiano prevede limiti di esposizione ai campi elettromagnetici tra i più rigorosi in Europa, fissati dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 e aggiornati dal legislatore nel 2023. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la valutazione del rispetto dei limiti elettromagnetici compete agli organi tecnici (ARPA), mentre l'amministrazione comunale non può sovrapporre valutazioni discrezionali prive di fondamento scientifico.
La giurisprudenza ha chiarito che la compatibilità urbanistica delle SRB non esclude la necessità di un'attenta verifica tecnica, ma impedisce che il tema sanitario divenga lo strumento per introdurre divieti generalizzati non previsti dall'ordinamento.
Senza alcun dubbio il tema della salute e della sua tutela rappresenta un nodo centrale dell'intera vicenda, che nessuna Amministrazione, che nessun amministratore serio e responsabile può sottovalutare.
Sappiamo benissimo che quando tocchiamo il tasto della salute entriamo in un campo minato e che gli ostacoli frapposti possono essere superati solo con l'ausilio della scienza.
Per rispondere alle chiacchiere che si stanno diffondendo all'interno della nostra piccola comunità e per opporci alle strumentalizzazioni portate avanti, senza alcun fondamento scientifico, non ci resta che fare affidamento alla scienza.
Ebbene ad oggi non esistono prove scientifiche che conducano a sostenere un rapporto diretto di causa ed effetto tra l'esposizione ai campi elettromagnetici e il cancro, così si pronuncia l'AIRC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) che comunque conclude che sia necessario portare avanti ulteriori studi.
Uno degli studi più importanti è stato condotto dai ricercatori del Constructor University di Brema e pubblicato nel mese di luglio sulla rivista scientifica PNAS Nexus, che dimostra che le onde 5G non causano alcun danno genetico o epigenetico alle cellule della pelle umana. Lo studio dimostra come le cellule della pelle umana bombardate con onde elettromagnetiche anche 10 volte sopra il limite di esposizione raccomandata e fino a 48 ore non mostrino alcun effetto genetico.
A conclusioni simili sono arrivati il National Toxicology Program statunitense, il National Cancer Institute — ovvero la principale agenzia del governo federale statunitense per la ricerca sul cancro — e il Children Oncology Group, il gruppo di studi clinici supportato dal National Cancer Institute, la più grande organizzazione al mondo dedicata esclusivamente alla ricerca sul cancro pediatrico.
Vi ricordo che i limiti di esposizione fissati dalla normativa italiana sono molto più bassi di quelli fissati a livello europeo.
Ancora l'ENEA — l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile — ha ribadito che le reti mobili di nuova generazione non comportano rischi sanitari significativi legati all'inquinamento elettromagnetico, secondo le evidenze scientifiche disponibili. Da oltre 3 anni l'ENEA è impegnata in un monitoraggio continuo degli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute delle persone, nell'ambito del progetto europeo SEAWave, portato avanti da un consorzio di 16 partner europei.
Per chi poi volesse approfondire ulteriormente, si veda quanto affermato dal dr. Alessandro Polichetti, Primo Ricercatore presso il Centro Nazionale per la Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale dell'Istituto Superiore della Sanità.
Conclusioni
- Le stazioni radio base costituiscono opere di urbanizzazione primaria con carattere di pubblica utilità;
- la loro localizzazione è, in linea generale, compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica;
- i regolamenti comunali non possono introdurre divieti assoluti o generalizzati, né criteri localizzativi tali da svuotare di contenuto la possibilità di installazione;
- il procedimento autorizzatorio è improntato a celerità e semplificazione, con valorizzazione del silenzio-assenso;
- le esigenze di tutela della salute devono essere perseguite nel rispetto del quadro normativo statale e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Da questi principi hanno preso forma le diverse valutazioni portate avanti sino ad oggi dall'Amministrazione per l'individuazione del sito.
Valutazioni sviluppate anche alla luce di diverse domande.
La prima delle quali: ma se l'Amministrazione rinuncia a questo progetto, cosa accade?
La risposta ce la fornisce la stessa Soc. INWIT che nella richiesta di disponibilità di un'area di proprietà comunale per la realizzazione di una infrastruttura multi-gestore, dichiara che qualora il Comune non dia riscontro alla stessa, si riterrà libera di rivolgersi a privati presenti nel territorio.
La seconda domanda, che per quanto ci riguarda dovrebbe essere posta per prima: è giusto rinunciare a dare un servizio, quale la realizzazione di nuovi siti radiomobili 5G, rilegati in fibra ottica, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una tecnologia all'avanguardia, anche nelle aree più svantaggiate e in digital divide, garantendo la copertura 5G ad altissima velocità?
Noi pensiamo che non sia giusto. Un Amministratore si deve porre l'obiettivo di dare risposte alle esigenze della propria comunità.
La terza domanda: siamo sicuri che il campo elettromagnetico prodotto dall'antenna 5G non abbia ripercussioni sulla salute delle persone?
Noi pensiamo che nessuno possa avere la certezza che i campi elettromagnetici non abbiano conseguenze sulla salute delle persone, ma, come abbiamo cercato di dimostrare, tutti gli studi scientifici portati avanti in questi anni tendono ad escludere, almeno fino ad oggi, effetti nocivi per la salute.
Queste le considerazioni e le valutazioni fatte e che ci hanno portato quest'oggi a dire di sì alla individuazione di un'area di proprietà comunale dove realizzare l'antenna.
Anche in questo caso bisogna essere molto chiari: noi questa sera non stiamo approvando la realizzazione dell'antenna, ci stiamo limitando ad individuare l'area dove la stessa andrà realizzata, una volta presentata l'istanza di permesso a costruire, completa di tutte le autorizzazioni che devono accompagnare il progetto così come stabilito dalla normativa vigente.
A tale proposito ricordiamo che il D.Lgs. 259/03 "Codice delle comunicazioni elettroniche" definisce su scala nazionale le modalità per l'installazione degli impianti di telecomunicazione e prevede che il gestore chieda l'autorizzazione o effettui la segnalazione certificata di inizio attività presso il Comune territorialmente competente allegando la documentazione tecnica prevista dalla normativa.
Il responsabile del procedimento autorizzativo è quindi il Comune, che si avvale di ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) quale supporto tecnico per verificare la compatibilità ed in particolare che l'emissione delle onde elettromagnetiche sia rispettosa dei limiti fissati a livello nazionale.
La Soc. INWIT, nella richiesta di disponibilità di un'area, dichiara che qualora il Comune non dia riscontro, si riterrà libera di rivolgersi a privati presenti nel territorio.
Il Sindaco precisa che questa sera il Consiglio non sta approvando la realizzazione dell'antenna, ma si sta limitando ad individuare l'area dove la stessa andrà realizzata, una volta presentata l'istanza di permesso a costruire, completa di tutte le autorizzazioni che devono accompagnare il progetto così come stabilito dalla normativa vigente.
Il parere dell'Agenzia si realizza effettuando valutazioni modellistiche che permettono di calcolare i valori di campo elettrico prodotti dall'impianto da installare e da tutti gli altri impianti già presenti nel territorio e di verificare il rispetto dei limiti prescritti.
Il calcolo effettuato è cautelativo, in quanto considera gli impianti funzionanti alla massima potenza e non tiene conto dell'attenuazione dovuta alle strutture degli edifici.
L'attività dell'ARPA non si limita a valutare le caratteristiche emissive degli impianti, bensì valuterà l'orografia del territorio e la posizione dei recettori, al fine di verificare il rispetto dei valori di riferimento normativi.
Le valutazioni dei progetti sono svolte mediante modelli di simulazione (software previsionali) che si basano su opportuni algoritmi di calcolo specifici per tipologia di sorgente.
Solo nel caso in cui l'ARPA approvi il Piano, il Comune potrà procedere al rilascio del permesso a costruire.
Un controllo quello dell'ARPA che non si esaurisce nella fase di pre-installazione, mediante l'approvazione preventiva del Piano, ma che si protrarrà anche nella fase post-installazione, ovvero di esercizio dell'antenna.
Quindi, riassumendo, l'ARPA ha un ruolo determinante nella protezione dai campi elettromagnetici, svolgendo attività di controllo sulle sorgenti di campi elettromagnetici presenti sul territorio e di valutazione preventiva per gli impianti non ancora esistenti.
Le principali attività dell'ARPA Lazio nel campo delle radiazioni non ionizzanti sono:
— valutazione preventiva ai fini autorizzativi degli impianti radiotelevisivi e delle stazioni radio base per telefonia cellulare;
— accertamento della conformità dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici attraverso rilievi strumentali;
— monitoraggio ambientale ai fini conoscitivi con campagne mirate e controlli su singoli impianti, standardizzazione delle procedure per il rilascio di pareri e per le misure in campo e sviluppo di nuove metodologie di controllo.
Il monitoraggio continuativo della emissione delle onde elettromagnetiche rappresenta uno strumento fondamentale per garantire che le Società che gestiscono questi impianti non vengano meno al rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
E certamente questi controlli saranno più facili da attivare se l'impianto verrà realizzato su un'area di proprietà comunale.
Mi fermo qui, penso di aver fornito una serie di elementi utili per valutare l'operato di questa Amministrazione e sufficienti a controbattere alle tante chiacchiere che sono state diffuse in questi giorni.
Comunque, a breve verrà promosso un incontro pubblico nel quale spiegheremo le ragioni di questa scelta ed apriremo un confronto con la cittadinanza.
Successivamente il Sindaco informa il consiglio della presentazione, con prot. n. 1386 del 05/03/2026, di un emendamento alla bozza di contratto di locazione allegato alla presente proposta di deliberazione.
Consigliere D'Andrea
Dice di dispiacersi delle sentenze citate dal Sindaco perché il Comune effettivamente i regolamenti ce li ha. Prosegue dicendo che nessuno può scrivere che non ci siano effetti e comunque non sembra bello per i cittadini perché si deve fare quello che vogliono i cittadini. Afferma inoltre di non credere che non ci sia un altro pezzo di terreno dove le case non si vedano e che nessuno può mettere nero su bianco che non si riscontrano problemi di salute. Infine esorta il Sindaco a trovare un altro posto e ad accontentare la maggioranza della popolazione perché questo malcontento non piace.
Consigliere Molinari
Inizio il mio intervento con una premessa d'obbligo: nessuno degli astanti è felice nell'affrontare tale tema, viste le numerose implicazioni che allo stesso si allacciano.
Non intendo addentrarmi né sull'aspetto legato alla salute né in quello tecnico, non possedendo le necessarie competenze per esprimere un parere su temi così delicati, mi rimetto però a quanto ampiamente riportato dal Sindaco nel suo intervento in merito alle risultanze scientifiche sulle quali inevitabilmente deve basarsi ogni discussione sul tema.
Come premesso, il tema è estremamente delicato ma in ragione del ruolo che ricopriamo e delle responsabilità che ci siamo assunti, non possiamo esimerci dall'affrontarlo fornendo ai cittadini delle risposte chiare e basate su risultanze scientifiche ed elementi certi. Partiamo da uno di questi: l'antenna purtroppo sarà installata. Ce lo impone la legge, ce lo impongono le sentenze che si sono susseguite e ce lo fa capire la stessa INWIT che nella propria manifestazione di interesse chiarisce come nel caso di diniego da parte dell'amministrazione provvederà a ricercare un soggetto privato, con il quale procedere all'installazione dell'antenna. Proprio su queste ragioni si basa la scelta fatta dall'amministrazione di assumersi la responsabilità di gestire il procedimento di installazione e la sua eventuale successiva gestione.
Infatti, lasciare la gestione dell'antenna 5G ad un soggetto privato sarebbe pregiudizievole per la collettività, considerato che il privato superata una prima ed inevitabile fase di verifica da parte degli Organi predisposti e ottenuto il via libera, non avrebbe alcun interesse a porre in essere continue e ripetitive azioni di controllo sugli standard di sicurezza dell'impianto, mosso evidentemente da esclusivi interessi personali.
Invece assumendo noi, come Ente Pubblico, l'onere di seguire ogni aspetto legato all'antenna, abbiamo il potere di procedere ad ogni più opportuno controllo sulla sicurezza dello stesso, sia oggi nella fase dell'eventuale installazione che domani quando magari il tema non sarà più così sentito nell'opinione pubblica, restando invece a noi estremamente caro. A conferma delle mie parole, ci sono le clausole che abbiamo imposto alla società nel contratto di locazione: clausole che non permettono alla stessa di procedere alla cessione della struttura senza nostro preventivo assenso e soprattutto clausole che ci permetteranno di imporre a Inwit delle verifiche periodiche semestrali o annuali da parte dell'ARPA, che in caso di criticità riscontrate ci garantirebbe un diritto di recesso e di eliminazione immediata della struttura.
Concludo ribadendo quanto sopra: assumerci oggi la responsabilità di autorizzare l'avvio delle pratiche per l'installazione dell'antenna è un atto dovuto nel nostro ruolo di amministratori, perché prendendo atto che la stessa ci sarà comunque imposta, è fondamentale che la sua gestione sia nelle mani del Comune, che non sarà mai mossa da meri interessi personali ma dall'esclusiva volontà di tutelare la collettività che rappresentiamo.
Consigliere Amadei — Intervento integrale trascritto su richiesta
Chiedo cortesemente al Segretario Comunale che questo mio intervento, svolto in qualità di consigliere comunale, venga riportato integralmente nel corpo della delibera e non come allegato della stessa. Chiaramente, per poter intervenire sul punto 4 iscritto all'ordine del giorno «APPROVAZIONE REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA MULTI-GESTORE INWIT S.P.A. NELL'AMBITO DEL PIANO ITALIA 5G PER AREA COMUNALE SITA IN MORICONE», ho chiesto al Segretario comunale di poter intervenire in qualità di consigliere.
Acquisiti gli atti e la proposta di delibera n. 7 trasmessa tramite P.E.C. il giorno 02/03/2026, si rappresenta: per poter deliberare questo punto è necessario conoscere maggiormente quanto riportato nei documenti presenti in delibera e non disponibili. Nella "Richiesta di disponibilità di un'area di proprietà comunale per la realizzazione di una infrastruttura multi-gestore da parte di INWIT Spa nel territorio del Comune di Moricone e ricadente nella zona indicata nell'allegata planimetria" emerge che sia stata individuata un'area del Comune che non è quella oggetto di dibattito oggi, ovvero Strada delle Prata. Quindi inizialmente l'area era un'altra.
L'area è stata modificata, sempre leggendo la proposta di delibera, perché "a seguito di una verifica da parte dell'Ufficio Tecnico si è evidenziato che il sito scelto non soddisfacesse le necessità di coprire le zone non raggiunte dal segnale". Mi chiedo: quali mezzi ha utilizzato il Comune per eseguire una simile valutazione e su quale perizia è scritto tutto ciò? Come mai oggi ci troviamo dei documenti che tutto ciò non lo riportano? Proseguendo si legge: "l'Amministrazione individuava il nuovo sito nell'area di proprietà del Comune adiacente il depuratore e l'Eco centro e lo comunicava al Dipartimento…", anche qui la domanda è: su che base è stata individuata quell'area? Dov'è la perizia tecnica? Dove sono i documenti che attestano che questo studio è stato fatto e da quell'area il segnale arriva a destinazione? Dov'è la nota con cui viene indicato un nuovo sito per l'installazione dell'antenna? Quando è stato comunicato? In che modo?
Nonostante la validità di un Regolamento per l'installazione delle antenne (Delibera del Consiglio Comunale n. 34/2005), si è deciso di individuare un'area diversa per l'installazione di un'infrastruttura multi-gestore per le antenne 5G, individuandola vicino a delle abitazioni, senza dare informazione preventiva alla cittadinanza.
Eppure, l'adozione di quel Regolamento nel 2005, ad opera dell'allora Sindaca Michetti e di alcuni esponenti dell'attuale maggioranza, imponeva l'installazione di antenne solo ed esclusivamente in un sito del territorio comunale lontano dall'abitato. Una scelta che mirava a salvaguardare la salute dei cittadini, in considerazione degli scarsi elementi scientifici e di ricerca presenti allora. Una posizione di cautela che una donna, la prima donna Sindaco di Moricone, volle mantenere. La stessa posizione di cautela che oggi anche io richiedo con questo mio intervento, perché l'area indicata è vicina alle abitazioni di alcune famiglie e come evidenziano diversi studi e Istituzioni "la letteratura non contiene studi adeguati che escludano il rischio relativo all'insorgenza di tumori ed effetti avversi sulla riproduzione e sullo sviluppo in seguito all'esposizione alle onde del 5G" (EPRS del Parlamento Europeo, 2021).
Tenuto conto che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), il 7 novembre 2025, ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza (CRF) come cancerogeni di gruppo 2B, ovvero come possibilmente cancerogeni per gli esseri umani, e ha dichiarato che "gli scienziati stanno inoltre studiando se possa esistere una correlazione tra esposizione a campi elettromagnetici e insorgenza di cancro a lungo termine", concludendo e segnalando "la carenza di dati che consentano di giungere a conclusioni affidabili".
In ragione di ciò, quali rilievi tecnici documentabili potete mostrare a quest'aula consiliare per assicurare che il luogo individuato, uno dei punti più bassi del paese, sia effettivamente funzionale al suo scopo? Sono stati eseguiti sopralluoghi nell'area individuata dal Regolamento del 2005? Quali strumenti sono stati adottati per definire quell'area migliore rispetto a quella individuata da INWIT o quella prevista nel vigente Regolamento per l'installazione di antenne? È stato fatto uno studio rispetto a questo?
Concludo la disamina: sono state svolte videoconferenze in cui INWIT "ha evidenziato che il nuovo sito soddisfaceva tutte le esigenze" e due sopralluoghi dove l'azienda "per le vie brevi dava esito positivo" e delimitava "l'area oggetto di intervento". Le mie domande sono: dove sono i documenti che dimostrano quanto descritto? dove sono i verbali delle riunioni e dei sopralluoghi? Dove sono le perizie tecniche che definiscono idonea Strada delle Prata e non idonea l'altra area inizialmente individuata o non idonea l'area indicata nel Regolamento del 2005? Per quale motivo nell'ultimo sopralluogo di ottobre veniva delimitata un'area se il Comune ancora non aveva dato l'ok a procedere?
Come leggo nel disposto della proposta di delibera «si propone di approvare la realizzazione di un'antenna multi-gestore» quindi, si sta chiedendo di approvare la realizzazione di un'antenna multi-gestore senza avere un progetto, quindi a scatola chiusa, andando in variante al piano regolatore. Si sta chiedendo di approvare tutto ciò senza i documenti necessari per comprendere quali sono state le valutazioni tecniche in merito, di approvare una bozza di contratto di locazione in cui viene indicato che l'azienda potrà poi far installare qualsiasi tipo di antenna, anche a frequenze più alte o più basse con emissioni maggiori, o anche 1, 2, 3, 4G non solo 5G, ma anche future tecnologie di cui oggi, certamente, non conosciamo gli effetti sulla salute umana.
È ormai risaputo il mio disappunto e le proposte che ho avanzato per scongiurare l'installazione di queste antenne vicine alle abitazioni, proponendo altre soluzioni, perché ad oggi non si conoscono gli effetti di una esposizione prolungata a queste onde nel tempo. Per questo motivo, non essendoci delle prove scientifiche certe, secondo me, è più ragionevole adottare un'azione più cautelativa, almeno fino a quando gli studi non definiranno con certezza scientifica che questo tipo di installazioni, vicine alle abitazioni, siano innocue per la salute delle persone che vi abitano. Fino ad allora, è opportuno e ragionevole, secondo me, essere cauti ed individuare aree più distanti dalle abitazioni.
In ragione di quanto detto, io voterò No. Non l'ho mai taciuto. È da dicembre che lo dico e continuo ad essere convinta che non si possa approvare un progetto senza avere dei documenti tecnici, delle perizie, un progetto. In più non si può, secondo me, approvare la realizzazione di un'antenna multi-gestore su cui un giorno si potrà impiantare un qualsiasi tipo di tecnologia (esistente e futura) di cui, ad oggi, non si conoscono gli effetti, a lungo termine, sulla salute umana.
Sindaco — replica
Replica dicendo che in primo luogo sia un'antenna lo dice il piano Italia 5G. In secondo luogo, non c'è nessun progetto perché si sta dando l'area; e in base al sito che si farà poi il progetto. Inoltre, l'ufficio tecnico non ha fatto nessuna valutazione perché la valutazione è stata fatta dal dipartimento per la trasformazione digitale.
Consigliere Amadei ribadisce che le sue considerazioni sono state fatte in base a quello che è stato scritto nella proposta di delibera, inoltre chiede dove sta scritto che si tratta di un'area a servizi.
Sindaco precisa che di fatto si tratta di un'area a servizi e che la perizia fatta dall'ufficio tecnico riguarda il valore economico perché le perizie tecniche verranno fatte dalla società che farà il progetto.
Vicesindaco legge l'emendamento prot. n. 1386 del 05/03/2026.
Il Presidente sottopone a votazione l'emendamento:
Favorevoli: 7 — Contrari: 4 (D'Andrea, Penna, Di Gianfelice, Amadei)
Successivamente si procede alla votazione dell'intera proposta comprensiva dell'emendamento come sopra approvato.
Il Consiglio Comunale
Per le motivazioni sopra esposte, con votazione resa per alzata di mano,
Delibera
Di approvare la Proposta di Delibera n. 7 del 18-02-2026, comprensiva dell'emendamento prot. n. 1386 del 05/03/2026, come sopra approvato, con la seguente votazione:
Favorevoli: 6
Contrari: 4 (D'Andrea, Penna, Di Gianfelice, Amadei)
Astenuti: 1 (Brega)
Inoltre, il Consiglio, valutata l'urgenza, allo scopo di rendere efficace sin da subito il presente provvedimento, con la seguente ulteriore votazione:
Favorevoli: 6
Contrari: 4 (D'Andrea, Penna, Di Gianfelice, Amadei)
Astenuti: 1 (Brega)
Delibera l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE — Amadei Jessica
IL SEGRETARIO COMUNALE — Dott.ssa Silveri Francesca